IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,  ed  in particolare
l'articolo 2, commi 7, 8 e 9;
  Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;
  Vista la legge 4 giugno 1982, n. 438;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;
  Acquisito  il  parere delle competenti commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati;
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 31 marzo 1994;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 12 aprile 1994;
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro dei
trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento   disciplina   il   procedimento   di
dichiarazione   di   tipo  approvato  di  apparecchi,  dispositivi  o
materiali da installare a bordo delle navi mercantili.
  2. Ai fini del presente regolamento, per "Ministero" si intende  il
Ministero dei trasporti e della navigazione.
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10  comma  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
          Note alle premesse:
             - L'art. 87, comma  quinto,  della  Costituzione  e'  il
          seguente:
             "Art.   87.   -   Il   Presidente  della  Repubblica  ..
          (Omissis)".
             Promulga le leggi ed emana i decreti  aventi  valore  di
          legge e i regolamenti.
             (Omissis)".
             -   L'art.   17,   comma  2,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente:
             "Art. 17 (Regolamenti).
             (Omissis).
             2.  Con  decreto  del Presidente della Repubblica previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato,  sono  emanati  i  regolamenti per la
          disciplina delle materie, non coperte da  riserva  assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della  Repubblica,  autorizzando l'esercizio della potesta'
          regolamentare del Governo, determinano  le  norme  generali
          regolatrici  della materia e dispongono l'abrogazione delle
          norme vigenti, con effetto  dall'entrata  in  vigore  delle
          norme regolamentari.
             (Omissis)".
             -  La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso  ai  documenti  amministrativi"  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990).
             - I commi 7, 8 e 9 dell'art. 2 della legge  n.  537/1993
          (Interventi   correttivi   di   finanza  pubblica)  sono  i
          seguenti:
             "Art.   2   (Semplificazione   e    accelerazione    dei
          procedimenti amministrativi).
             (Omissis).
             7.  Entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in
          vigore della presente legge, con  regolamenti  governativi,
          emanati  ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
          agosto 1988, n. 400, sono dettate norme di regolamentazione
          dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni
          o leggi di cui all'allegato elenco n. 4 e dei  procedimenti
          ad  essi  connessi.  La  connessione  si  ha quando diversi
          procedimenti siano tra  loro  condizionati  o  siano  tutti
          necessari   per   l'esercizio  di  un'attivita'  privata  o
          pubblica. Gli schemi di  regolamento  sono  trasmessi  alla
          Camera  dei  deputati ed al Senato della Repubblica perche'
          su di essi sia espresso, entro trenta giorni dalla data  di
          trasmissione,   il   parere  delle  Commissioni  permanenti
          competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono
          emanati anche in mancanza di detto  parere  ed  entrano  in
          vigore  centottanta giorni dopo la loro pubblicazione nella
          Gazzetta Ufficiale.
             8.  Le  norme,   anche   di   legge,   regolatrici   dei
          procedimenti  indicati al comma 7 sono abrogate con effetto
          dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di  cui  al
          medesimo comma 7.
             9.  I  regolamenti  di  cui  al comma 7 si conformano ai
          seguenti criteri e principi:
               a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, in
          modo da ridurre il numero  delle  fasi  procedimentali,  il
          numero  delle  amministrazioni intervenienti, la previsione
          di atti di concerto e di intesa;
               b) riduzione dei termini attualmente prescritti per la
          conclusione del procedimento;
               c) regolazione uniforme dei procedimenti dello  stesso
          tipo,  che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni,
          ovvero    presso    diversi    uffici    della     medesima
          amministrazione,  e  uniformazione  dei  relativi  tempi di
          conclusione;
               d)    riduzione    del    numero    dei   procedimenti
          amministrativi  e  accorpamento  dei  procedimenti  che  si
          riferiscono alla medesima attivita';
               e)  semplificazione e accelerazione delle procedure di
          spesa e contabili, anche mediante adozione,  ed  estensione
          alle  fasi  procedimentali  di  integrazione dell'efficacia
          degli atti,  di  disposizioni  analoghe  a  quelle  di  cui
          all'articolo   51,  comma  2,  del  decreto  legislativo  3
          febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
               f)   unificazione   a   livello   regionale,    oppure
          provinciale    su   espressa   delega,   dei   procedimenti
          amministrativi  per  il   rilascio   delle   autorizzazioni
          previste   dalla   legislazione   vigente   nelle   materie
          dell'inquinamento acustico, dell'acqua, dell'aria  e  dello
          smaltimento dei rifiuti;
               g)  snellimento  per  le  piccole imprese operanti nei
          diversi    comparti    produttivi     degli     adempimenti
          amministrativi  previsti  dalla vigente legislazione per la
          tutela ambientale;
               h)  individuazione  delle  responsabilita'   e   delle
          procedure di verifica e controllo.
             (Omissis)".
             - La legge 5 giugno 1962, n. 616, reca: "Sicurezza della
          navigazione  e  della vita umana in mare" (pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 5 luglio 1962, n. 168).
             - La legge 4 giugno 1982, n.  438,  reca:  "Adesione  ai
          protocolli   relativi   alle   convenzioni   internazionali
          rispettivamente  per   la   prevenzione   dell'inquinamento
          causato  da  navi e per la salvaguardia della vita umana in
          mare, con allegati, adottati a Londra il 17 febbraio  1978,
          e  loro esecuzione" (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15
          luglio 1982, n. 193).